Per ottemperare agli obblighi della legge 68/99 le aziende devono assumere persone disabili in base al numero di dipendenti regolarmente assunti.
Nello specifico, la normativa vigente prevede:
da 15 a 35 dipendenti 1 persona con disabilità da assumere
da 36 a 50 dipendenti 2 persone con disabilità da assumere
Più di 50 dipendenti: il 7% della base di computo deve essere con disabilità
La legge vuole offrire ad una persona fragile l’opportunità di lavorare sentendosi integrato nella società, ma anche innescare una forma di responsabilità sociale di impresa. Spesso si scopre che la produttività di un lavoratore “fragile” può essere persino più elevata di quella
di un lavoratore senza fragilità. L’inserimento di personale svantaggiato all’interno dell’azienda, inoltre, potenzia la solidarietà reciproca, l’altruismo, la tolleranza e la crescita personale.
Convenzione Articolo 14 Legge Biagi
La Convenzione ex art.14 è uno strumento della Legge 68/1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità, che consente alle aziende di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 68/99, favorendo l’inserimento lavorativo in contesti protetti di persone con disabilità – fragili che presentato particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
In cosa consiste la convezione art.14?
L’azienda non assume direttamente presso di sé nessun lavoratore con disabilità, ma assegna alla cooperativa sociale una o più commesse della durata minima di 12 mesi e non già affidata alla medesima cooperativa nei 12 mesi precedenti.
La cooperativa, oltre a svolgere per conto dell'azienda il lavoro affidato, procede all'assunzione di una o più persone disabili a copertura delle scoperture dell'azienda, con un contratto di 12 mesi con un monte ore minimo pari alla metà delle ore previste dal CCNL applicato, più un'ora.
Infatti, ogni azienda in base al numero di lavoratori che occupa deve assumere al proprio interno un lavoratore con disabilità, quando non ottempera a tale obbligo si dice appunto che ha una scopertura, cioè ha un posto di lavoro che obbligatoriamente dovrebbe essere occupato da un operatore con disabilità scoperto (non occupato).
Se l’azienda affida un lavoro a una cooperativa sociale tramite convenzione articolo 14, siamo invece noi che ci occupiamo di assumere la persona con disabilità al nostro interno. Tale assunzione fatta da noi copre il posto vacante che l’azienda ha scoperto.
Vantaggi per l’azienda
Possibilità di ottemperare a una parte degli obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, ma conferendo commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B.
Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro.
Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte dell’attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione 68
Opportunità di sviluppare azione di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.
Coperture deducibili dalla quota dell’obbligo
Fino a 50 dipendenti: 1 persona con disabilità
Da 51 a 70 dipendenti: 2 persone con disabilità
Da 71 a 100 dipendenti: 3 persone con disabilità
Oltre i 100 non più del 50% della quota di riserva